Sull'albo decide l'Ordine

Pubblicato il 17 giugno 2009
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 13853 del 15 giugno scorso, ha accolto il ricorso presentato da un commercialista a cui la Cassa aveva contestato una situazione di incompatibilità e, conseguentemente, disposto la cancellazione dall'Albo. I giudici di legittimità, intervenendo su una questione non del tutto pacifica in giurisprudenza, hanno però statuito che “i provvedimenti di cancellazione dall'albo dei dottori commercialisti, in caso di situazioni di incompatibilità, competono, per legge, solo al Consiglio dell'Ordine”. Al professionista, in particolare, spettano sempre la garanzia di poter essere sentito e di poter fare ricorso contro la cancellazione, garanzie queste non rispettate nel caso in esame in quanto la Cassa aveva emesso il provvedimento senza consentire repliche all'interessato. Inoltre, continua la Corte, non esistono norme che attribuiscano tale facoltà alla Cassa.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto PNRR 2026: al via l'ISEE automatico

30/01/2026

Controllo a distanza e GDPR: il Garante privacy sui sistemi di monitoraggio della guida

30/01/2026

Ricongiunzione contributiva: come calcolare rate e debito residuo

30/01/2026

Email aziendale attiva dopo il licenziamento? Sanzioni dal Garante Privacy

30/01/2026

Ferie arretrate e assenza dal lavoro: quando il licenziamento è legittimo

30/01/2026

RENTRI, tracciabilità dei rifiuti: l’INL sull’uso dei sistemi GPS

30/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy