Sulle assunzioni a termine vincoli parziali

Pubblicato il 09 marzo 2006

Le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 4588 del 2 marzo 2006, chiariscono che il disposto dell’articolo 23 della legge n. 56 del 28 febbraio 1987 è da considerare come una “delega in bianco” alle parti sociali, accreditate dal legislatore a introdurre nell’ordinamento fattispecie ulteriori di legittimo ricorso al contratto a termine, quindi tale potere non può essere condizionato da un’esposizione dettagliata delle singole fattispecie ad opera della contrattazione collettiva. La decisione muove dal decreto legislativo n. 368/2001 che ridimensiona l’autonomia delle parti sociali, in quanto la nuova disciplina legale si affida alla specificazione per iscritto ed in sede individuale delle ragioni oggettive che giustifichino l’introduzione della clausola di durata del contratto di lavoro.

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