Sull’Iva il Fisco trova l’equilibrio

Pubblicato il 10 maggio 2008 Come anticipato nell’Edicola di venerdì 9 maggio, la decisione della Corte di giustizia europea nel caso Ecotrade condanna la prassi italiana ed evidenzia come solo due dei tre principi che danno validità all’Imposta sono tutelati in sede comunitaria: si tratta del principio di effettività e di proporzionalità che vengono utilizzati, rispettivamente, per ammettere la legittimità di un termine per la detrazione e per negarla alla prassi amministrativa che impedisce la detrazione a causa dell’errore contabile. In particolare, il termine più breve che la legge italiana attribuisce al contribuente per l’esercizio del diritto alla detrazione Iva rispetto a quello a disposizione dell’ufficio per recuperare l’imposta non versata, non viola il principio di effettività. Rispetto al principio di proporzionalità, invece, la Corte ritiene che esso sia violato dal momento che, secondo i giudici, l’indetraibilità dell’Iva, appare una sanzione “sproporzionata”, rispetto alla causa, cioè all’errore di autofatturazione commesso dal contribuente. Il terzo principio, quello di “equivalenza” non è stato osservato dalla Corte Ue, cioè non è stato applicato nel merito, visto che il termine previsto per la detrazione presenta profili che potrebbero ledere il principio di equivalenza. I giudici si limitano a dire che un termine di decadenza non è incompatibile purchè si applichi allo stesso modo ai diritti analoghi in materia fiscale fondati sul diritto interno e a quelli fondati sul diritto comunitario. Su questo aspetto non si escludono nuovi spazi di intervento per i giudici della Corte di giustizia.
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