Svolta sui rischi degli intermediari

Pubblicato il 30 novembre 2006

Sono allo studio dell’Amministrazione finanziaria alcuni interventi che estenderanno l‘applicazione del dlgs 472/97 – “sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie” – agli illeciti compiuti dai soggetti che svolgono funzioni di assistenza fiscale, sui quali si abbattono sanzioni che non hanno carattere tributario. Questa la risposta del ministero dell’Economia all’interrogazione parlamentare presentata dall'Onorevole Alfano, in commissione Finanze della Camera. Le sanzioni che, oggi, sono a carico degli intermediari per violazioni in materia di visto di conformità o di trasmissione telematica delle dichiarazioni sono indicate nel decreto legislativo 241/97, che nell’articolo 7-bis – “violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni” – in ipotesi di tardiva o omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte degli incaricati (consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ragionieri, centri di assistenza fiscale ed altri intermediari abilitati), fa scattare la sanzione amministrativa da 5.164 euro. La violazione è riferita alla singola dichiarazione presentata. Ma potrebbe essere alleggerita dalla richiesta non più di pesanti sanzioni amministrative, bensì delle stesse sanzioni applicabili in caso di violazione di norme tributarie.

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