Tariffa rifiuti ai giudici ordinari

Pubblicato il 13 marzo 2006

Le Sezioni unite della Corte di Cassazione – ordinanza n. 3274 del 15 febbraio 2006 – sostengono che le controversie sulla nuova tariffa rifiuti (Tia, che sostituisce la vecchia Tarsu) debbano essere devolute al giudice ordinario, non potendo competere alle commissioni tributarie né al giudice amministrativo.

L’articolo 49 del decreto legislativo n. 22/97, ovvero il “decreto Ronchi”, ha soppresso ed istituito , regolata dai Comuni e gestita e riscossa da altri gestori, secondo le convenzioni con gli enti locali. Escludendo che la natura della Tariffa sia di tributo, ritiene che la controversia non possa essere devoluta alla giurisdizione del giudice tributario.

Ancora: l’obbligo di pagamento del corrispettivo sorge da presupposti preregolati dalla legge e da atti amministrativi generali (articolo sopraccitato) senza che amministrazione possa in alcun modo disporre di spazi discrezionali entro cui individuare i soggetti obbligati, i presupposti oggettivi oppure il quantum del corrispettivo dovuto. Il che preclude la competenza anche del giudice amministrativo.

Resta, una volta negato che la controversia sia riconducibile alle ipotesi di giurisdizione esclusiva di cui all’articolo 7 della legge n. 205/2000, la giurisdizione del giudice ordinario.  

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Lavoratori domestici: in scadenza il versamento del secondo trimestre 2025

08/07/2025

Studio associato: rimborsi auto deducibili al 100% se il professionista usa il suo mezzo

08/07/2025

Riduzione del tasso medio per prevenzione: modello OT23 2026

08/07/2025

Vendita totale di quote: no a riqualificazione come cessione d'azienda

08/07/2025

CCNL Cinematografi mono e multi sala - Verbale di accordo del 6/6/2025

08/07/2025

Ccnl Esercizio cinematografico. Welfare

08/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy