Tariffa rifiuti ai giudici ordinari

Pubblicato il 13 marzo 2006

Le Sezioni unite della Corte di Cassazione – ordinanza n. 3274 del 15 febbraio 2006 – sostengono che le controversie sulla nuova tariffa rifiuti (Tia, che sostituisce la vecchia Tarsu) debbano essere devolute al giudice ordinario, non potendo competere alle commissioni tributarie né al giudice amministrativo.

L’articolo 49 del decreto legislativo n. 22/97, ovvero il “decreto Ronchi”, ha soppresso ed istituito , regolata dai Comuni e gestita e riscossa da altri gestori, secondo le convenzioni con gli enti locali. Escludendo che la natura della Tariffa sia di tributo, ritiene che la controversia non possa essere devoluta alla giurisdizione del giudice tributario.

Ancora: l’obbligo di pagamento del corrispettivo sorge da presupposti preregolati dalla legge e da atti amministrativi generali (articolo sopraccitato) senza che amministrazione possa in alcun modo disporre di spazi discrezionali entro cui individuare i soggetti obbligati, i presupposti oggettivi oppure il quantum del corrispettivo dovuto. Il che preclude la competenza anche del giudice amministrativo.

Resta, una volta negato che la controversia sia riconducibile alle ipotesi di giurisdizione esclusiva di cui all’articolo 7 della legge n. 205/2000, la giurisdizione del giudice ordinario.  

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