Tassa rifiuti con termini incerti

Pubblicato il 31 maggio 2007

Nel comma 163, dell’articolo unico, della Finanziaria 2007, è stabilito che le somme accertate a titolo di tributi locali devono essere riscosse, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento si è reso definitivo. La norma interviene a colmare una lacuna della vecchia legislazione, evidenziata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 180/2005 che dichiara illegittime le disposizioni che non prevedono un termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento, tuttavia non risolve tutte le questioni aperte, come:

- la riscossione della Tarsu ordinaria (la nuova regola trascura la notifica delle cartelle relative alla riscossione volontaria della Tarsu);

- la riscossione della Tarsu accertata (per la riscossione degli accertamenti rimane il “vecchio” termine del 31 dicembre dell’anno successivo a quello di notifica rivolto all’iscrizione a ruolo derivante da atti impositivi);

- la disciplina transitoria (potrebbero rimanere prive di tutela iscrizioni a ruolo già operate in passato dagli enti locali).

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