Terreni, vale anche per il registro la perizia giurata di rivalutazione

Pubblicato il 21 novembre 2008 La Ctr Lazio, sede staccata di Latina, ha depositato lo scorso 17 novembre la sentenza n. 750/39/08, in cui interviene in una controversa valutazione di un terreno edificabile oggetto di permuta con appartamenti da costruire. Nella pronuncia vengono fissati precisi parametri che riassumono i principali orientamenti della giurisprudenza in tema di trasferimenti immobiliari, con valutazioni sostanziali e di merito che prendono spunto da un principio nuovo di diritto. È stabilito che la perizia tecnica giurata di rivalutazione di un terreno edificabile redatta per ridurre le plusvalenze patrimoniali (ex articolo 67 e 68 del nuovo Tuir), e presa a base del versamento dell’imposta sostitutiva del 4%, costituisce il parametro per determinare un valore attendibile e utilizzabile anche ai fini del valore di riferimento per accertare l’effettivo valore e su cui applicare l’imposta di registro. Già la decisione 2124/02 aveva assegnato alla perizia di parte eguale validità e attendibilità della stima Ute; ora i giudici regionali decidono che tale perizia, formata, giurata e utilizzata per la rivalutazione dei terreni edificabili ai fini delle imposte dirette, costituisce una prova esauriente e comprensiva degli elementi che possono attribuire un valore equo al terreno trasferito.
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