Testimonianze, veto al “de relato”

Pubblicato il 31 luglio 2008

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 305 depositata ieri, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, statuendo che gli ufficiali giudiziari e gli agenti di polizia giudiziaria non possano essere chiamati a deporre de relato sul contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni, che siano state verbalizzate o meno. L'interpretazione diffusa, secondo cui le testimonianze indirette possono essere oggetto di deposizione nel caso non siano state rispettate le modalità di cui agli artt. 351 e 357 comma 2 c.p.c. (dichiarazioni non verbalizzate), è stata giudicata dalla Consulta come irragionevole e lesiva nei confronti del diritto di difesa e del principio del giusto processo in quanto “si finirebbe per dare rilievo ad atti processuali compiuti eludendo obblighi di legge, mentre sarebbero in parte inutilizzabili quelli posti in essere rispettandoli”. Il caso esaminato dalla Consulta si riferiva alla condanna impartita dalla Corte d'Assise di Reggio Calabria ad un uomo il cui addebito era basato sulle dichiarazioni di due funzionari di polizia giudiziaria che avevano riferito quanto riportato da un terzo le cui dichiarazioni, però, non erano state verbalizzate. Mentre la Corte d'Assise d'Appello aveva assolto parzialmente l'imputato, la Cassazione era intervenuta annullando tale ultima decisione e, ritenuta rilevante l'eccezione di incostituzionalità in merito all'art. 195, comma 4 c.p.p. avanzata dalla difesa dell'imputato, aveva trasmesso gli atti alla Consulta.

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