Testo della 69/E corretto per includere nel 9 luglio i contribuenti soggetti agli studi per i quali ricorrano cause di inapplicabilità

Pubblicato il 27 giugno 2012 L’originario testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 69 del 21 giugno 2012, aveva suscitato dubbi stabilendo che la proroga dei versamenti delle imposte 2012 risultanti dalla dichiarazione dei redditi dovesse riguardare non solo le persone fisiche, anche i soggetti «che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del ministro dell'economia e delle finanze ai quali gli stessi siano applicabili».

Infatti, se l’esclusione dalla proroga per i soggetti che superano il limite di 5.164.569 euro é indiscutibile, la condizione della «applicabilità» poteva precludere il differimento temporale ai contribuenti che avrebbero addotto condizioni di esclusione dagli studi quali inizio o cessazione attività e reddito forfetario.

Una correzione ha modificato il testo della risoluzione.

La proroga vale ora, dunque, anche per i contribuenti soggetti agli studi di settore per i quali ricorrano cause di inapplicabilità.

Ricordiamo che per effetto dello slittamento dei termini, il contribuente potrà versare gli importi dovuti al Fisco entro il 9 luglio senza maggiorazioni, ovvero entro il 20 agosto con interessi pari allo 0,40% in più.
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