Tfr ai fondi spazio al maturato

Pubblicato il 20 dicembre 2007

L’agenzia delle Entrate ha diffuso alcuni chiarimenti in tema di Tfr con la circolare n. 70 del 18 dicembre 2007. sostanzialmente si precisa che:

- il Tfr maturato al 31 dicembre 2006 può essere trasferito ai fondi complementari in completa esenzione d’imposta (la somma trasferita non costituisce anticipazione) in virtù dell’articolo 19, comma 4, del Tuir, ancora vigente, ma è richiesto l’accordo fra dipendente e azienda;

- ai fini dell’anzianità d’iscrizione al fondo valgono anche le annualità (fino a 15) precedenti al 1° gennaio 2007, è sufficiente la mera partecipazione e non anche il versamento dei contributi;

- è compito delle aziende calcolare e versare l’imposta sostitutiva dell’11% per il Tfr destinato al Fondo di Tesoreria Inps.

Tra gli altri chiarimenti l’Agenzia interviene a spiegare che per determinare l’ammontare massimo della prestazione pensionistica che è possibile erogare come capitale, relativamente al maturato dal 1° gennaio 2007, si deve considerare il montante effettivamente esistente presso la forma pensionistica.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Regime forfetario salvo se i compensi percepiti per errore vengono restituiti

09/03/2026

PEC degli amministratori: no all'imposta di bollo

09/03/2026

Accordi per l’innovazione: pronta la graduatoria delle domande presentate nel 2026

09/03/2026

Appalti: trasferimento del lavoratore legittimo in caso di incompatibilità

09/03/2026

Accessi fiscali nei locali promiscui: condanna dell’Italia dalla Cedu

09/03/2026

Sisma Centro Italia e Ischia: prorogate le agevolazioni su energia, gas e acqua

09/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy