Tfr, deduzioni al buio dopo gli Ias

Pubblicato il 20 maggio 2006

Molti soggetti – banche, assicurazioni e imprese quotate in Borsa – si sono trovate in grande difficoltà, per l’esercizio fare i conti con i nuovi principi contabili internazionali (tra cui lo Ias 19) in base ai quali la quota Tfr da contabilizzare viene determinata in maniera completamente diversa da quanto fanno il Codice civile e i principi contabili internazionali. Mentre, infatti, per la prassi italiana il Tfr si calcola con una rendicontazione che prevede l’iscrizione a bilancio di una passività pari al totale delle prestazioni che la società erogherebbe se i dipendenti decidessero di interrompere l’attività al termine dell’esercizio, per gli Ias si tratta, invece, di una prestazione che deve essere determinata attraverso un calcolo attuariale sulla base di una serie di parametri come l’aumento delle retribuzioni future, le progressioni di carriera, il turn over del personale, il tasso di sconto, eccetera. Le nuove modalità di calcolo del Tfr hanno generato alcune difficoltà in sede di prima applicazione degli Ias e altre ne sono attese per quando questi entreranno a regime. Infatti, potranno esserci dei casi di Tfr calcolato in base agli Ias di importo minore di quanto oggi è deducibile in base all’articolo 105 del Tuir, lasciando senza risposta il dubbio sulla possibilità di dedurre il differenziale con il quadro EC, oppure mediante semplice variazione in sede di redazione del modello Unico.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Sociale Bonus, in scadenza la seconda finestra temporale del 2024

13/05/2024

CCNL Progettazione e restauro Conflavoro - Stesura del 3/4/2024

13/05/2024

Progettazione e restauro Conflavoro - Minimi e causali per contratti a termine

13/05/2024

Verbale di accertamento dell’Ispettorato: impugnazione

13/05/2024

Locazioni brevi, istruzioni operative su cedolare secca e intermediari

13/05/2024

Emendamento Superbonus, la stretta del Governo

13/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy