Tocca ai giudici tributari disporre i recuperi

Pubblicato il 01 novembre 2008 La tutela giudiziale per ottenere il rimborso delle imposte non dovute non può esser messa in atto innanzi al giudice ordinario, neppure quando l’Amministrazione finanziaria si è rifiutata di ottemperare alla sentenza del giudice tributario. Che può decidere sulle controversie sulla restituzione di tributi provvisoriamente versati, in seguito alla notifica di una cartella di pagamento annullata con sentenza passata in giudicato. I giudici di Cassazione (sentenza 24774 dell’8 ottobre) precisano come la sentenza di Ct costituisca titolo per la richiesta di rimborso, se la pretesa tributaria è dichiarata illegittima, e non titolo giudiziario per ottenerlo, rivolgendosi al giudice ordinario.
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