Trasporti neutri per il Fisco

Pubblicato il 14 marzo 2009 Con la circolare n. 9/E/2009 si prendono in esame le somme erogate dalle Regioni per ripianare le perdite delle aziende o dei consorzi di trasporti pubblici locali. Tali contributi, infatti, non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali e ai fini della limitazione quantitativa al riporto delle perdite pregresse. L’agenzia delle Entrate, con il nuovo documento di prassi, fa chiarezza sulla norma interpretativa contenuta nella Finanziaria 2008 e invita gli uffici ad abbandonare le pretese tributarie ancora pendenti in materia. Nello specifico, la circolare n. 9/E vuole definire l’ambito di applicazione dell’articolo 1, comma 310, della legge n. 244/07. L’articolo 3 del Dl 833/1986 ha stabilito che i contributi in conto esercizio attribuiti alle aziende di trasporto non rientrano tra i ricavi d’impresa e sono dunque esclusi dal campo di applicazione dell’imposizione sui redditi. La risoluzione n. 126/E/2005 aveva osservato come l’esonero da imposte di questi contributi (componenti positivi di reddito) comportasse automaticamente una decurtazione dei costi deducibili, ai sensi degli articolo 63 e 75 del Tuir. La tesi è stata superata dalla Finanziaria 2008, art. 1, comma 310, che ha ritenuto non più sostenibile la versione fornita dalla risoluzione n. 126/E delle Entrate, che aveva accolto una interpretazione diversa da quella ora fatta propria dal legislatore. Da qui, il riconoscimento da parte del Fisco alle aziende di trasporto pubblico dell’ulteriore agevolazione rappresentata dalla piena deducibilità delle spese generali e degli interessi passivi nonché dell’integrale rilevanza fiscale dell’avvenuta perdita d’esercizio.
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