Tutte le attività a tempo parziale assistite da contributi volontari

Pubblicato il 24 febbraio 2006

L’Inps è intervenuto (circolare 29 del 23 febbraio) per estendere la possibilità del versamento dei contributi volontari a tutte le tipologie di lavoro a tempo parziale, e non più solo al caso specifico del part time verticale. La circolare in questione potrebbe favorire il definitivo decollo di questa forma di lavoro anche in Italia, in aderenza al principio della adattabilità-flessibilità occupazionale che la strategia europea sta cercando di esortare in tutti gli Stati. La disciplina stabilisce che: l’anzianità contributiva dei periodi di attività part time da utilizzare per il calcolo dell’importo della pensione è proporzionale all’orario di lavoro. Gli effetti della contribuzione volontaria sono di copertura nel part time verticale, di integrazione nel part time orizzontale, di integrazione e di copertura nel part time misto. Sono ammessi al versamento volontario i lavoratori di qualsiasi tipo di rapporto di lavoro a tempo parziale, purché abbiano maturato il requisito di almeno un anno di contribuzione effettiva. L’autorizzazione ai versamenti volontari è finalizzata alla copertura dei periodi di attività a part time.     

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bando ISI 2025: apertura e calendario delle scadenze

03/03/2026

Personale di volo: retribuzioni convenzionali valide ai fini IRPEF

03/03/2026

Agricoltura, l’INPS aggiorna le istruzioni su piccola colonia e compartecipazione

03/03/2026

Modello Redditi SP 2026: principali novità

03/03/2026

Disabilità e licenziamento discriminatorio: niente sconto sull’indennizzo

03/03/2026

Operazioni di MLBO: recupero IVA assolta sui costi di transazione. Chiarimenti Entrate

03/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy