Un emendamento al Dl c.d. “Sviluppo” cancella il rischio di un uso arbitrario del filtro

Pubblicato il 21 luglio 2012 Sul filtro in appello, un emendamento approvato al Decreto legge c.d. “Sviluppo” introduce assetti organizzativi e normativi per selezionare le impugnazioni degne di essere accolte, così circoscrivendo l’esame del giudice; nella versione originaria del Decreto, questi disponeva di maggiore libertà nel valutare la probabilità di accoglimento.

Il non accoglimento delle impugnazioni comporta l’inammissibilità. Che, in ragione del nuovo emendamento, potrà essere decisa unicamente in seguito ad un’udienza filtro nella quale il giudice di appello dovrà pronunciarsi dopo avere sentito le parti sull’oggetto dell'eventuale inammissibilità. Addirittura, il ministero della Giustizia, che ha ispirato l’emendamento di cui qui si dice, apre ad un contraddittorio tra le parti proprio sul giudizio di ammissibilità dell'appello.

Inoltre, l’atto di appello dovrà contenere la specificazione analitica delle parti impugnate della sentenza contestata, delle correzioni richieste rispetto alla ricostruzione fatta in 1° grado e delle circostanze che hanno determinato la violazione di Legge.

Un secondo emendamento investe le procedure concorsuali (revocatoria fallimentare e concordato preventivo semplificato), stabilendo, in particolare:

- che il fallimento non debba colpire vendite e preliminari di vendita trascritti, conclusi a giusto prezzo e con oggetto immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per intraprenderla;

- sulle formalità della domanda di concordato anticipata senza allegazione di documenti, che la presentazione dell'istanza blocca le azioni individuali e scherma dai creditori. All’imprenditore è assegnato il dovere di depositare, con il ricorso, anche i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, consentendo solo così al tribunale di valutare che vi siano i presupposti dimensionali di fallibilità dell'impresa e allontanando chi, non disponendo dei requisiti, intenda lucrare il congelamento dei debiti connesso alla procedura.
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