Unioni civili Permessi e congedi estensibili

Pubblicato il 16 maggio 2016

Ai sensi del comma 20 dell’articolo unico della legge sulle unioni civili - in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - per assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

Stante quanto sopra saranno estensibili ai soggetti parti delle unioni civili, molti dei diritti fino ad ora spettanti ai coniugi fra cui, a titolo meramente esemplificativo:

Saranno, inoltre, applicabili alle unioni civili anche le norme sull’assegno per il nucleo familiare e quelle sulle detrazioni fiscali per i carichi di famiglia.

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