Uno spiraglio per il silenzio-assenso

Pubblicato il 06 marzo 2007

Quali sono gli effetti del silenzio dell’Autorità interrogata nell’“interpello disapplicativo” disciplinato dall’articolo 37-bis, comma 8, del Dpr 600/1973? La citata norma stabilisce che le disposizioni che limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta ed altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dal Fisco possano essere disapplicate ove il contribuente, presentando apposita istanza alle Entrate, dimostri che nella fattispecie gli effetti elusivi che le leggi contrastano non possono in alcun modo verificarsi. Le determinazioni del Direttore regionale dell’Agenzia, cui perviene l’istanza, “vanno comunicate al contribuente, non oltre novanta giorni, con provvedimento che è da ritenersi definitivo” (Dm 259/1998). Nulla è disposto, segnala l’autore, in ordine all’eventualità che si produca silenzio. In assenza di apposita regolamentazione, suggerisce ancora l’autore, dovrebbe operare il criterio specifico (inserito nella generale disciplina del procedimento amministrativo) di cui all’articolo 20 della legge 241 dell’anno ’90 (come riformulata dalla legge 17/05): “nei procedimenti amministrativi a istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale ad accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide”.

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