Va alla Consulta l'esame per la professione forense
Pubblicato il 23 ottobre 2008
Solleva questione di legittimità costituzionale il Cga (Consiglio di giustizia amministrativa) per la Regione Sicilia. Alla Consulta spetta così l’esame dell’articolo 4, comma 2-bis, della Legge n. 168 del 2005, nella parte in cui ammette all’esercizio della professione forense quanti abbiano superato le prove degli esami di abilitazione in forza di provvedimenti giurisdizionali del giudice amministrativo. Il Cga ritiene che l’applicazione di quella norma renderebbe improcedibile “ex lege” l’atto di appello. Il contrasto sarebbe con gli articoli 3, 24, 25, 103, 111 (comma 2), 113 e 125 (comma 2) della nostra Carta fondamentale, considerando che il ricorrente che abbia tratto vantaggio dall’esito favorevole della ricorrezione degli elaborati si sottrarrebbe, proprio in forza della già richiamata norma di legge, alle verifiche sulla fondatezza della sentenza di primo grado che abbia originato la ripetizione delle prove d’esame. Sarebbe, quale effetto paradossale, preclusa alle parti ogni possibilità di ottenere in secondo grado una pronuncia di merito sulla legittimità dell’ordine di ripetere la valutazione degli elaborati e sulla legittimità degli atti amministrativi impugnati con il ricorso in primo grado.