Valido l’avviso notificato solo al socio

Pubblicato il 01 maggio 2008 Nel caso di riscossione delle imposte nei confronti delle società di persone è valido l’avviso di mora notificato solo al socio, in quanto la responsabilità solidale illimitata del socio per i debiti dell’impresa opera anche per i rapporti tributari, in relazione alle operazioni da questi derivanti.

In tal senso la sentenza n. 10267 del 21.4.2008 della Corte di Cassazione che ha affermato che dopo aver inutilmente escusso il patrimonio della società in nome collettivo, “legittimamente l’amministrazione finanziaria può chiamare a rispondere il socio solidalmente e illimitatamente responsabile, senza che vi sia la necessità di notificare né l’avviso di accertamento, rimasto inoppugnato da parte della società, né la cartella di pagamento, rimasta inadempiuta da parte della società medesima, essendo sufficiente la notificazione dell’atto di riscossione costituito dall’avviso di mora, avverso il quale il socio può ricorrere ai sensi dell’articolo 19 del dlgs n. 546 del ’92, secondo la cui testuale previsione la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo”.
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