Variazione Iva solo per il cedente

Pubblicato il 06 maggio 2009 L’agenzia delle Entrate, con risoluzione 120 del 5 maggio 2009, ha ribadito che ai fini fiscali, contrariamente a quelli civilistici, il cedente è l’unico soggetto legittimato ad emettere note di variazione in diminuzione, nel rispetto delle regole comunitarie dell’Iva che prescrive l’identità tra chi ha emesso la fattura originaria e chi emette la variazione in diminuzione dell’imposta. Pertanto, in ipotesi di fallimento o di procedure concorsuali tale variazione in diminuzione dell’Iva per i crediti ceduti pro-solvendo dovrà essere attivata dal cedente e solo se insinuato al passivo prima della cessione e se non sia stato estromesso dalla procedura. L’eventuale recupero dell’imposta da parte del cessionario, che non può emettere nota di variazione ai fini fiscali, può avvenire solo per un importo pari alla differenza tra il valore nominale del credito e l’ammontare complessivo dei pagamenti parziali eseguiti dal fallito, non rilevando il prezzo del credito corrisposto dal cessionario.
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