Vecchio e nuovo a guidare lo scudo 2009

Pubblicato il 21 settembre 2009

Fatte salve le deroghe espressamente previste, si rendono applicabili, ove compatibili, le istruzioni e i chiarimenti precedentemente forniti dall’Agenzia delle Entrate e di seguito elencati”. La circolare in bozza commentata nei giorni scorsi, con tema lo scudo fiscale ter, s’aggiunge dunque alle regole che nel 2001, nel 2002 e nel 2003 guidavano lo scudo fiscale 1 e 2.

Perciò, ai molti aspetti d'originalità che il nuovo provvedimento di rimpatrio o regolarizzazione di attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero contiene – che impongono anche nuovi interventi interpretativi, come quest’ultimo della circolare in bozza - s’affianca un richiamo ai precedenti di prassi amministrativa e di legislazione. Per quanto, ad esempio, attiene alle definizioni di fondo e agli aspetti operativi, la circolare del 15 settembre 2009 effettua un espresso rinvio alle norme già applicate in passato.

Il punto 14 della “bozza” titola: “RINVIO A PRECEDENTI PRASSI AMMINISTRATIVA”, ed elenca compiutamente le circolari o risoluzioni succedutesi negli anni dal 2001 al 2003 e con oggetto l’emersione delle attività finanziarie:

- Circolare n. 85/E del 1° ottobre 2001;

- Risoluzione n. 143/E del 1° ottobre 2001;

- Circolare n. 99/E del 4 dicembre 2001;

- Circolare n. 101/E del 5 dicembre 2001;

- Circolare n. 9/E del 30 gennaio 2002;

- Risoluzione n. 57/E del 27 febbraio 2002;

- Circolare n. 24/E del 13 marzo 2002;

- Risoluzione n. 132/E del 30 aprile 2002;

- Circolare n. 37/E del 3 maggio 2002;

- Circolare n. 54/E del 19 giugno 2002;

- Circolare n. 13/E del 24 febbraio 2003;

- Circolare n. 25/E del 30 aprile 2003.

Dodici altri documenti che, con l’ultima circolare, indirizzeranno le scelte di professionisti, intermediari e contribuenti.

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