Verifica del requisito del “controllo rilevante” nel caso di pegno su azioni

Pubblicato il 28 agosto 2009

Oggetto della risoluzione n. 240/E del 27 agosto 2009 è l’inserimento, nei contratti di pegno su partecipazioni al capitale sociale, di alcune clausole riguardanti l’esercizio del diritto di voto nell’assemblea della società controllata e la riscossione dei dividendi da essa distribuiti.

Nell’esercitare l’attività di controllo del regime di tassazione del consolidato fiscale nazionale (art. 117 Tuir), alcuni uffici si sono rivolti al Fisco per sapere in che modo procedere con la verifica dei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa nel caso in cui le partecipazioni di controllo detenute dalla consolidante siano oggetto di vincolo di pegno ai sensi dell’articolo 2352 del Codice civile. Nello specifico, si vuole sapere se e in che modo alcune clausole contrattuali (attribuzione del diritto di voto all’assemblea ordinaria e la partecipazione agli utili delle suddette azioni) assumono rilevanza ai fini della verifica in capo al soggetto consolidante del requisito del controllo “rilevante”, richiesto dal Tuir per l’accesso al regime del consolidato nazionale.

L’agenzia delle Entrate ricorda che l’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo “esige” che il soggetto controllante possegga nella società che intende consolidare una partecipazione che sia espressiva di un rapporto di “controllo rilevante”.

Il requisito del controllo “rilevante” ricorre nel caso sussistono entrambi i seguenti presupposti: - la consolidante dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria (articolo 2359, comma 1, n. 1, codice civile); - la consolidante partecipa alla distribuzione degli utili della società controllata in misura superiore alla soglia del 50%.

Riguardo alla partecipazione al capitale sociale, l’Agenzia sostiene che l’esercizio del diritto di voto nell’assemblea straordinaria non rileva ai fini della verifica della sussistenza in capo alla consolidante del requisito del “controllo rilevante”. Viceversa, l’esercizio del voto della consolidante nell’assemblea ordinaria può essere ostacolato della clausola del pegno. Infatti, il diritto di voto della consolidante in conseguenza della costituzione in pegno della partecipazione di controllo non è più “pieno ed effettivamente esercitabile”, ma condizionato al verificarsi di un evento che discende dalla volontà puramente potestativa del proprio creditore pignoratizio. Ne consegue, che la costituzione da parte della consolidante del vincolo di pegno sulle azioni della controllata, impedisce di fatto alla holding di esercitare validamente l’opzione per l’esercizio della tassazione di gruppo oppure determini una interruzione anticipata del regime stesso, se si verifica in corso d’opera.

Riguardo alla partecipazione da parte del creditore pignoratizio alla riscossione dei dividendi, l’Agenzia ricorda, invece, che si tratta di una semplice movimentazione finanziaria eseguita dal creditore per conto dello stesso debitore, che infatti si vede ridurre il proprio debito. Dunque, le azioni in pegno non possono essere escluse, in questo caso, dal calcolo della percentuale di consolidamento. La facoltà data dal contratto di pegno al creditore pignoratizio di scegliere se incassare o meno i dividendi distribuiti dalla società controllata non assume rilevanza ai fini della prosecuzione della tassazione di gruppo.

Roberta Moscioni

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