Verifiche con adesione blindate

Pubblicato il 05 maggio 2009 La Cassazione, con la sentenza n. 10086 del 30 aprile scorso, nell’accogliere un ricorso delle Entrate ha confermato l’intoccabilità dell’accertamento con adesione. Pertanto, se l’istanza ha avuto buon esito ed è stato fissato l’importo dovuto, il reddito concordato con il Fisco non è impugnabile da parte del contribuente e non può essere modificato o integrato dall’Ufficio. I giudici spiegano come sia la stessa legge ad escludere la possibilità di impugnare l’atto impositivo oggetto della transazione, il quale conserva efficacia solo a garanzia del Fisco fino a quando non sia perfezionata la procedura, quindi non sia stata interamente eseguita l’obbligazione derivata dal concordato.
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