Vincoli più restrittivi per il 55% alle imprese

Pubblicato il 03 giugno 2009 Dopo l’emanazione di una serie di risoluzioni agenziali, a volte anche di dubbia interpretazione, vengono ora riesaminati i vincoli necessari per accedere alla detrazione per il risparmio energetico. Si sottolinea come la detrazione del 55% a fronte delle spese sostenute per gli interventi di risparmio energetico spetti anche ai titolari di reddito d’impresa, ma rispetto alle persone fisiche non imprenditrici sono diverse le modalità per conseguire l’agevolazione. Infatti, mentre per le persone fisiche è richiesto che i pagamenti vengano effettuati con bonifico bancario o postale, per le imprese non assume rilevanza la modalità con cui si paga ai fini della detrazione, in quanto diviene rilevante per i beni mobili acquistati il momento della consegna, mentre per i servizi commissionati vale il momento di ultimazione della prestazione. Da ciò, la conclusione secondo cui le imprese determinano la detrazione del 55% in base al principio di competenza e non a quello di cassa (così come precisato dalla circolare n. 36/E/2007). Per le società di capitali, la detrazione viene portata in diminuzione delle imposte dell’esercizio, dato che essa non rappresenta un credito d’imposta ma una detrazione. Dunque, tale agevolazione non rappresenta un provento, ma solo un minore onere fiscale che la società porterà in diminuzione direttamente nella voce E22 del conto economico. Sempre con riferimento alle imprese, si deve poi specificare che secondo l’agenzia delle Entrate l’agevolazione sarebbe applicabile solo sugli interventi che riguardano gli immobili strumentali. Ma, esaminando meglio la norma si nota che non esiste alcuna limitazione, se non che l’edificio deve essere esistente. Inoltre l’agevolazione spetta indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile, essendo possibile anche per gli immobili rurali.
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