Visco Sud non vincolata ai tempi di realizzazione

Pubblicato il 25 marzo 2009 Con la risoluzione n. 75/E di ieri, il Fisco ha confermato le modalità di utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti nelle aree meno sviluppate, sancito dall’articolo 62 della legge Finanziaria 2003. In particolare, viene precisato che la tempistica indicata nel modello Fas non è vincolante, anche nel caso di investimenti che sono stati dichiarati non “avviati” alla data del 3 giugno 2008. In questa circostanza, l’unico obbligo è quello di realizzare l’investimento agevolato, a pena di decadenza dal beneficio, entro i due anni successivi a quello di accoglimento della prenotazione e nel rispetto dei limiti di importo minimi pari, in progressione, al 20% dell’anno di accoglimento dell’istanza e al 60% nell’anno successivo. Diverso il caso di accoglimento della domanda. La risoluzione n. 75/E precisa, a tal proposito, che è obbligatorio indicare in Unico l’importo della spesa agevolabile realizzata nell’esercizio anche se è stata autorizzata o meno la facoltà di spendere il bonus.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Uniemens, malattia: nuove istruzioni INPS e periodo transitorio

20/03/2026

Referendum 2026, lavoratori ai seggi: diritti, permessi e compensi

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy