Visco Sud non vincolata ai tempi di realizzazione

Pubblicato il 25 marzo 2009 Con la risoluzione n. 75/E di ieri, il Fisco ha confermato le modalità di utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti nelle aree meno sviluppate, sancito dall’articolo 62 della legge Finanziaria 2003. In particolare, viene precisato che la tempistica indicata nel modello Fas non è vincolante, anche nel caso di investimenti che sono stati dichiarati non “avviati” alla data del 3 giugno 2008. In questa circostanza, l’unico obbligo è quello di realizzare l’investimento agevolato, a pena di decadenza dal beneficio, entro i due anni successivi a quello di accoglimento della prenotazione e nel rispetto dei limiti di importo minimi pari, in progressione, al 20% dell’anno di accoglimento dell’istanza e al 60% nell’anno successivo. Diverso il caso di accoglimento della domanda. La risoluzione n. 75/E precisa, a tal proposito, che è obbligatorio indicare in Unico l’importo della spesa agevolabile realizzata nell’esercizio anche se è stata autorizzata o meno la facoltà di spendere il bonus.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Rivalutazione TFR e imposta sostitutiva, indice ISTAT dicembre 2025: ecco come operare

29/01/2026

Dichiarazione Iva 2026: principali novità del modello

29/01/2026

Rivalutazione TFR: pubblicato il coefficiente di dicembre 2025. Cosa fare

29/01/2026

Nel Modello Iva 2026 novità e conferme

29/01/2026

Integrazione salariale e NASPI: ecco gli importi dal 1° gennaio

29/01/2026

Transizione 5.0: comunicazioni di completamento degli investimenti 2025 al GSE

29/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy