Visco Sud non vincolata ai tempi di realizzazione

Pubblicato il 25 marzo 2009 Con la risoluzione n. 75/E di ieri, il Fisco ha confermato le modalità di utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti nelle aree meno sviluppate, sancito dall’articolo 62 della legge Finanziaria 2003. In particolare, viene precisato che la tempistica indicata nel modello Fas non è vincolante, anche nel caso di investimenti che sono stati dichiarati non “avviati” alla data del 3 giugno 2008. In questa circostanza, l’unico obbligo è quello di realizzare l’investimento agevolato, a pena di decadenza dal beneficio, entro i due anni successivi a quello di accoglimento della prenotazione e nel rispetto dei limiti di importo minimi pari, in progressione, al 20% dell’anno di accoglimento dell’istanza e al 60% nell’anno successivo. Diverso il caso di accoglimento della domanda. La risoluzione n. 75/E precisa, a tal proposito, che è obbligatorio indicare in Unico l’importo della spesa agevolabile realizzata nell’esercizio anche se è stata autorizzata o meno la facoltà di spendere il bonus.
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