Visco Sud, premio circoscritto

Pubblicato il 16 aprile 2008

La circolare 38/E offre interessanti spunti di riflessione circa la nuova portata letterale della Visco-Sud. Secondo la disciplina contenuta nell’articolo 1, commi 271 e seguenti, della Finanziaria 2007 sono agevolabili solo alcune tipologie di acquisto connesse a progetti di investimento avviati dopo il 1° gennaio 2007. Il primo principio discende dalla interpretazione della norma, mentre il secondo dall’applicazione delle regole Ue in materia di aiuti di Stato. In merito agli acquisti agevolabili, la circolare dell’agenzia delle Entrate definisce come deve essere determinata la spese ammessa al beneficio, fornendo una interpretazione estensiva del comma 273. Nello specifico, si sottolinea che gli ammortamenti da portare in deduzione del costo delle acquisizioni agevolabili sono solo quelli relativi alle categorie di beni oggetto d’intervento, senza tener conto degli ammortamenti dei beni appartenenti alle eventuali restanti categorie agevolabili per le quali, nello steso periodo d’imposta, non sono effettuate nuove acquisizioni. Dubbi restano, invece, riguardo all’elenco dei beni ammessi all’agevolazione. La definizione di beni infissi al suolo “stabilmente e definitivamente ad esso incorporati”, procura qualche incertezza. Il confine tra beni ammessi oppure no all’agevolazione dovrebbe essere ritrovato nella possibilità di “rimuoverli e utilizzarli per le medesime finalità, senza antieconomici interventi di adattamento”. Riguardo alla data dell’avvio dell’investimento (dopo il 1° gennaio 2007), occorre precisare cosa si intende per “investimento avviato”. A tal proposito, l’Agenzia è già intervenuta offrendo una ricca casistica nell’ambito della circolare n. 32/E/2003. Se da una parte può essere facile ricondurre gli investimenti avviati al momento in cui il soggetto pone in essere comportamenti giuridicamente rilevanti, dall’altra può risultare difficile stabilire la dimensione quali-quantitativa del progetto stesso.

La Corte di giustizia europea, con la sentenza relativa alla causa C-390/60, ha ritenuto di far considerare valida l’approvazione, da parte della Commissione Ue, del regime di incentivazione della precedente legge 488/92, applicato fino al 31 dicembre 2006.

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