Visto Inail sui rischi assicurati

Pubblicato il 13 novembre 2007

Con la nota del 9 novembre 2007, l’Inail ha chiarito che, nei casi di appalti pubblici, nelle fasi preliminari l’esecuzione dei lavori, il Durc deve essere rilasciato con l’attestazione della regolarità Inail, anche “nell’ipotesi di mancata corrispondenza tra il rischio assicurato e quello proprio dell’appalto”. Di conseguenza la verifica della regolarità chiesta dall’impresa o dalla stazione appaltante, deve essere effettuata sulla base delle voci di rischio corrispondenti alle lavorazioni esercitate al momento della validazione-rilascio del certificato. In base all’articolo 12 del Testo unico Inail, l’azienda deve effettuare la denuncia di variazione dell’attività entro 30 giorni dal momento in cui le modificazioni o le variazioni di rischio si sono verificate, pena il rilascio di un certificato di irregolarità.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Scuola e formazione: tutela INAIL strutturale dall’anno scolastico 2025/2026

04/08/2025

AI Act: al via dal 2 agosto le regole per i modelli GPAI

04/08/2025

Decreto fiscale pubblicato in GU. Nuova rottamazione e controlli fiscali più tutelati

04/08/2025

Prestazioni di disoccupazione indebite per riclassificazione aziendale: indicazioni Inps

04/08/2025

Riforma fiscale 2024: Assonime sull’addio al doppio binario tra contabilità e fisco

04/08/2025

Inail, rivalutati gli indennizzi per danno biologico dal 1° luglio

04/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy