Voucher baby sitting confermato

Pubblicato il 31 marzo 2017

Abrogata la disciplina sul lavoro accessorio, il Decreto Legge n. 25/2017 ha però stabilito un periodo transitorio sino al 31 dicembre 2017, durante il quale potranno essere utilizzati i buoni lavoro, cosiddetti “voucher”, chiesti sino al 17 marzo 2017, data di entrata in vigore del Decreto.

L'Inps, dietro specifica richiesta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Dipartimento per le Politiche della Famiglia, ha ottenuto diversa indicazione per i “voucher baby sitting” ed il “contributo asili nido, misure utilizzabili alternativamente al tempo introdotte in via sperimentale (art. 4, comma 24, lett. b) della L. 92/2012) .

In un comunicato stampa del 30 marzo 2017, l'Istituto di Previdenza ha reso noto che restano ferme le consuete modalità di erogazione dei detti voucher e del “contributo asili nido”: “Tenuto conto della risposta pervenuta oggi, 30 marzo, l’Istituto (...) continuerà a erogare il beneficio con questa modalità”. Ovvero, per l'appunto, con la modalità dei “buoni lavoro”, non introducendo strumenti alternativi di erogazione del beneficio.

Chi e come

Rammentiamo che il buono spetta nella misura massima di 600 euro al mese alle lavoratrici madri dipendenti dei settori privato e pubblico o iscritte alla Gestione separata che abbiano diritto al congedo parentale e al momento della domanda possano fruirne, anche parzialmente. Un'estensione operata da legge (L. 208/2015), fa ammettere al vantaggio lavoratrici autonome ed imprenditrici.

Ed insomma, queste categorie di lavoratrici madri - ove intendano ottenere il buono con cui pagare la baby sitter - potranno proseguire con le modalità fissate dall'Inps nella circolare n. 75 del 6 maggio 2016, con oggetto la procedura telematica per la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting.

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