Voucher Comunicazione alla DTL

Pubblicato il 18 ottobre 2016

La prima circolare del neonato Ispettorato Nazionale del Lavoro – circolare n. 1 del 17 ottobre 2016 – fornisce le tanto attese istruzioni in materia di comunicazioni per il lavoro accessorio.

Il correttivo al Jobs Act ha, infatti, previsto una maggiore tracciabilità dei buoni lavoro ed una specifica disciplina sanzionatoria.

La nuova comunicazione consisterà in una mail priva di qualsiasi allegato da inviare agli indirizzi di posta elettronica creati appositamente ed indicati in allegato alla circolare stessa.

Tale mail dovrà riportare nell’oggetto il codice fiscale e la ragione sociale del committente e dovrà:

  1. i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
  2. il luogo della prestazione;
  3. il giorno di inizio della prestazione;
  4. l’ora di inizio e di fine della prestazione.
  1. i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
  2. il luogo della prestazione;
  3. la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.

Resta comunque ferma la dichiarazione di inizio attività da parte del committente già prevista nei confronti dell’INPS.

Dal tenore della circolare sembra che, data l’assenza di indicazioni operative, non sarà sanzionato il mancato rispetto dei nuovi obblighi nel periodo tra l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 185/2016 e il 17 ottobre 2016.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Femminicidio punito con l'ergastolo: Legge in vigore

17/12/2025

Gomma plastica. Rinnovo 2026-2028

17/12/2025

Parità di genere: domande entro il 30 aprile per l’esonero contributivo

17/12/2025

Nuovo regime di franchigia Iva 2025, istruzioni operative per i controlli

17/12/2025

Legge di Bilancio 2026: iperammortamento triennale e revisione incentivi

17/12/2025

Faq su concordato biennale: rideterminazione dell'imposta sostitutiva

17/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy