Voucher in soffitta dal 2018. Gestione del transitorio ex INPS

Pubblicato il 20 aprile 2017

Il Decreto legge n. 25, del 17 marzo 2017, ha disposto l'abrogazione delle norme sul lavoro accessorio, stabilendo la cessazione ex nunc degli articoli dal 48 al 50 del Decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 che, è noto, ha immesso nell'ordinamento nazionale nuove regole sul lavoro occasionale accessorio, per rispondere all'obiettivo di permettere ai datori di lavoro di ogni settore produttivo il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio e garantire la piena tracciabilità dei c.d. “buoni lavoro” (o “voucher”) acquistati.

ATTENZIONE -  Il Senato ha appena approvato (19 aprile 2017) in via definitiva il provvedimento di conversione in legge del Dl n. 25/2017.

Un messaggio INPS di recente emanazione dà conto di come gestire il periodo transitorio.

La sostituzione di tre articoli – dal 70 al 73 del Decreto legislativo n. 276 del 2003 – ad opera del Decreto legislativo n. 81 del 2015, ha di fatto introdotto nel sistema una disciplina del lavoro occasionale accessorio volta ad utilizzare la fattispecie dei “buoni lavoro”. L'INPS ha appresso fornito indicazioni operative attraverso il documento di prassi rappresentato dalla circolare n. 149/2015.

Ma, pensati per il settore dell'agricoltura nel 2008, i “voucher”, che nel frattempo hanno investito numerose categorie di lavoratori nelle prestazioni occasionali, sono stati inseriti in via sperimentale. Va da sé che avessero un tempo di utilizzo limitato.

Dal 17 marzo 2017 essi – non per ogni categoria di lavoratori, certamente per la gran parte – hanno cessato di svolgere la funzione per la quale sono stati avviati: regolarizzare e regolamentare il lavoro di tipo occasionale.

Baby sitting e contributo per asili nido

A proposito delle categorie di lavoratori per i quali la previsione abrogativa non opera al momento, l'INPS, dietro specifica richiesta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Dipartimento per le Politiche della Famiglia, ha infatti ottenuto diversa indicazione per i “voucher baby sitting” ed il “contributo asili nido”, misure utilizzabili alternativamente e, come detto, al tempo introdotte in via sperimentale (art. 4, comma 24, lett. b) della L. 92/2012).

In un comunicato stampa del 30 marzo 2017, l'Istituto di Previdenza ha reso noto che restano ferme le consuete modalità di erogazione dei detti voucher “baby sitting” e del “contributo asili nido”: “Tenuto conto della risposta pervenuta oggi, 30 marzo, l’Istituto (...) continuerà a erogare il beneficio con questa modalità”. Ovvero, per l'appunto, con la modalità dei “buoni lavoro”, non introducendo strumenti alternativi di erogazione del beneficio.

Si rammenta che il buono spetta nella misura massima di 600 euro al mese alle lavoratrici madri dipendenti dei settori privato e pubblico o iscritte alla Gestione separata che abbiano diritto al congedo parentale e al momento della domanda possano fruirne, anche parzialmente. Un'estensione operata da legge (L. 208/2015), fa ammettere al vantaggio lavoratrici autonome ed imprenditrici.

Ed insomma, queste categorie di lavoratrici madri - ove intendano ottenere il buono con cui pagare la baby sitter - potranno proseguire con le modalità fissate dall'Inps nella circolare n. 75 del 6 maggio 2016, con oggetto la procedura telematica per la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting.

LA MISURA ABROGATIVA ENTRERA' IN VIGORE IL 1° GENNAIO 2018.

n.b. - La fase transitoria include il periodo tra il 17 marzo 2017 ed il 31 dicembre 2017

Il Decreto da ultimo ufficializzato (D.Lgs. n. 25/2017) ha però, per così dire, “dimenticato” di prorogare sino a dicembre le regole per l'utilizzo dei “buoni lavoro” introdotte dal Decreto correttivo del Jobs Act n. 185/2016, che hanno avviato la nuova procedura di comunicazione preventiva, ad opera di committenti imprenditori o professionisti, dei “voucher” per il lavoro accessorio.

A questo proposito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto chiarendo che l'utilizzo nel periodo transitorio sopra ricordato dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione ad opera del Decreto.

ATTENZIONESINO AL 31 DICEMBRE 2017 VARRANNO DUNQUE GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA E LE SANZIONI PER IL MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE.

ISTRUZIONI operative. Disciplina transitoria. Messaggio INPS 1652/17

In ordine a tale aspetto, l'interpretazione dell'INPS è giunta; si dovrà operare in questo modo: per i buoni lavoro per i quali la procedura di acquisto si sia perfezionata entro il 17 marzo 2017, i datori di lavoro potranno procedere all’utilizzo e alla comunicazione delle prestazioni lavorative, che dovranno essere svolte non oltre il termine ultimo del 31 dicembre 2017.

n.b. - E' invece precluso registrare, tramite la procedura telematica del lavoro accessorio, prestazioni lavorative in assenza di buoni lavoro il cui acquisto si sia perfezionato entro il 17 marzo 2017.

Restano validi i termini già fissati dalla data di emissione per la riscossione da parte del prestatore: 24 mesi per i voucher postali; 12 mesi per i voucher distribuiti da tabaccai abilitati e Banche popolari.

n.b. - I voucher telematici seguono un loro percorso; i versamenti con:

  • bollettino postale;

  • bonifico;

  • F24;

  • portale dei pagamenti

che sono stati effettuati oltre il 17 marzo 2017, non possono essere utilizzati. In questo caso è previsto il rimborso delle strutture territoriali dell’Istituto di Previdenza, previa verifica del regolare afflusso dei fondi.

Nel messaggio INPS n. 1652 del 14 aprile 2017 che, come detto, giunge a fornire le necessarie indicazioni per la gestione del periodo transitorio, l'Istituto chiarisce anche, in ragione di tale diverso percorso dei “buoni lavoro” telematici, che rispetto al rimborso dovuto è necessaria la predisposizione di un apposito applicativo informatico ed avvisa che con un successivo messaggio verranno vieppiù fornite le necessarie indicazioni per la gestione e le modalità dei rimborsi.

RIMBORSI. Procedura

Sul sito internet dell'INPS, lo scorso 3 aprile, nell'Area Prestazioni e Servizi è stata pubblicata la procedura da seguire ai fini del rimborso dei voucher acquistati dal committente fino al 17 marzo 2017 che egli ritiene di non voler utilizzare.

1. L'importo rimborsato è sempre pari al valore nominale del buono, decurtato del compenso del 5% riservato al concessionario per la gestione del servizio. Quindi, per i buoni a taglio fisso:

2. Il committente è tenuto a presentare domanda alla sede INPS competente se chiede il rimborso per:

Per i voucher acquistati presso le banche abilitate e in corso di validità (12 mesi dal giorno di emissione), il committente deve fare richiesta di rimborso a una qualsiasi banca dello stesso circuito bancario presso cui li ha acquistati.

Per i voucher acquistati presso le tabaccherie autorizzate e in corso di validità (12 mesi dal giorno di emissione), il committente deve richiedere il rimborso a una qualsiasi tabaccheria autorizzata, per importi fino a 500 euro, oppure alla Banca ITB per importi superiori a 500 euro, compilando un apposito modulo da chiedere al numero 800 813 813.

ATTENZIONE - Per le domande di rimborso da presentare alla sede INPS competente va utilizzato l'apposito modulo SC52.

3. La sede INPS dispone il rimborso a favore del committente mediante bonifico domiciliato o accredito su c/c. Inoltre, a seguito dei relativi controlli, ritira i buoni se cartacei, verificando che siano integri e non compilati e rilascia all'interessato la relativa ricevuta.

Ed ecco il divieto pratico che recepiamo dal messaggio da ultimo emanato:

le strutture territoriali dell’INPS non dovranno acquisire in procedura bollettini relativi a versamenti sul conto corrente postale n. 89778229, finalizzati all’acquisto di voucher telematici del lavoro accessorio aventi data di versamento successiva al 17 marzo 2017. L'Istituto ha di conseguenza modificato le relative procedure informatiche.

Ancora: per l’acquisizione dei bollettini postali che hanno data di versamento sino al 17 marzo 2017, la procedura non permette l’acquisizione dei bollettini se i dati non sono conformi ai flussi di informazioni acquisite negli archivi.

Ove i datori di lavoro formulino nuove richieste di registrazione di bonifici effettuati sul detto conto corrente postale n. 89778229, aventi data di pagamento fino al 17 marzo 2017, le strutture territoriali dovranno inoltrare copia del pagamento tramite casella istituzionale lavorooccasionale.DG@inps.it.

L’acquisizione verrà effettuata a livello centrale.

Regione Toscana. In atto il progetto “Pronto badante”. Voucher utilizzabili

In calce al documento di prassi INPS n. 1652/2017 la particolarità della Regione Toscana: il messaggio sottolinea che sino al 31 dicembre 2017 sarà possibile utilizzare i buoni lavoro acquistati entro il 17 marzo 2017 per il progetto regionale "Pronto Badante", in attuazione della Convenzione - rinnovata con Determinazione presidenziale n. 63 del 7 marzo 2017 - per la fornitura di buoni lavoro per la esecuzione di quel progetto.

QUADRO delle NORME

 

DECRETO LEGISLATIVO N. 276 DEL 10 SETTEMBRE 2003

DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 15 GIUGNO 2015

INPS – CIRCOLARE N. 149 DEL 12 AGOSTO 2015

DECRETO LEGISLATIVO N. 185 DEL 24 SETTEMBRE 2016

DECRETO LEGGE N. 25 DEL 17 MARZO 2017

INPS – COMUNICATO STAMPA DEL 30 MARZO 2017

INPS - MESSAGGIO N. 1652 DEL 14 APRILE 2017

 

 


 

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