16 marzo alla cassa per il saldo Iva 2012

Pubblicato il 09 marzo 2012 E' fissato per venerdì 16 marzo l'ultimo giorno utile per i contribuenti mensili e trimestrali che devono versare il saldo finale della dichiarazione annuale Iva 2012 riferita all'anno precedente.

Sono tenuti all'adempimento tutti coloro che presentano la dichiarazione in via autonoma; coloro che, invece, agganciano la dichiarazione annuale Iva al modello Unico 2012, potranno avvalersi del maggior lasso di tempo previsto per i versamenti di tale modello di dichiarazione, spostando il termine di pagamento anche oltre la scadenza del 16 marzo e maggiorando l'importo dovuto dello 0,40% per mese o frazione di mese.

Secondo quanto stabilito all'articolo 20 del Dlgs n. 241/1997, il saldo potrà essere versato in unica soluzione o rateizzato, maggiorando dello 0,33% l'importo di ogni rata successiva alla prima. Per importi inferiori a 10,33 euro, il pagamento potrà essere omesso. 

Va segnalato che i contribuenti trimestrali che non superano le nuove soglie fissate dalla legge di Stabilità per il 2012 (L. 183/2011), se evidenziano un saldo finale Iva a debito, devono versare il conguaglio entro il 16 marzo dell’anno successivo (con la maggiorazione dell’1%) ovvero entro il termine di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione annuale unificata - con l’ulteriore maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese, quando il versamento è fatto dopo il 16 marzo - se presentano tale tipo di dichiarazione.

Sempre entro il 16 marzo 2012, in concomitanza con la scadenza del saldo Iva, inoltre, dovranno essere regolarizzate anche le fatture erroneamente emesse con Iva al 20%, anziché con la nuova aliquota al 21%. La regolarizzazione riguarda le fatture emesse nel mese di dicembre 2011 per i contribuenti con liquidazione mensile e per l’ultimo trimestre dello scorso anno per i contribuenti trimestrali, pena una sanzione amministrativa compresa fra il 100% e il 200% della maggiore imposta dovuta ai sensi dell’articolo 6 del DL. n. 471/1997. Per il versamento della maggior imposta dovuta si dovranno utilizzare i codici tributo delle liquidazioni di riferimento.

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