27 Minlavoro. Compensazione automatica nel collocamento obbligatorio

Pubblicato il 25 ottobre 2011 Sul collocamento obbligatorio e il regime della compensazione, la circolare n. 27/2011 del 24 ottobre, a firma del ministero del Lavoro, offre necessari chiarimenti a seguito delle recenti modifiche apportate alla materia dall’articolo 9 del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011 (Legge n. 148 del 14 settembre 2011).

Sulla base di quanto il Legislatore stabilisce, il Lavoro afferma che individuato il numero di lavoratori con diritto al collocamento mirato riferito a ciascuna unità produttiva, i datori privati possono compensare in via automatica le eccedenze di lavoratori assunti in determinate attività produttive con le carenze di lavoratori da assumere nelle altre unità, senza oneri formali, poiché la compensazione opera automaticamente, in ragione della sola dichiarazione del datore (prospetto informativo).

Tra gli altri, un concetto interessante è rappresentato dalle misure introdotte in favore dei datori imprese private parte di un gruppo, che debbano procedere alle assunzioni obbligatorie degli aventi diritto al servizio di “collocamento mirato”.

In tal senso, è stabilito anche per questi datori che possano assumere un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre imprese del gruppo con sede in Italia. Ed anche in questo caso, unico adempimento cui sono tenute le imprese interessate alla compensazione riguarda la presentazione in via telematica del citato prospetto informativo.
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