RC auto: al via le novità su esoneri, uso stagionale e veicoli storici

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Entra in vigore il 12 maggio 2026 il Decreto legislativo n. 57 del 27 marzo 2026, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità".

Il provvedimento in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2026 dopo essere stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri, nella seduta del 27 marzo 2026.

L'intervento normativo si inserisce nel processo di adeguamento dell’ordinamento nazionale alla normativa europea e introduce modifiche puntuali al Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209), con particolare riferimento all’ambito di applicazione dell’obbligo assicurativo, alla flessibilità contrattuale e al rafforzamento dei poteri di vigilanza.

Ambito di applicazione dell’obbligo assicurativo e deroghe

Il decreto interviene sull’articolo 122-bis del Codice delle assicurazioni private, chiarendo e ampliando le ipotesi di deroga all’obbligo di copertura RC auto.

In particolare, viene previsto che la deroga si applica nei seguenti casi:

  • veicoli non idonei all’uso come mezzo di trasporto, inclusi quelli privi di parti essenziali che ne determinano una stabile inutilizzabilità;
  • veicoli il cui utilizzo è volontariamente sospeso, a condizione che:
    • la sospensione sia formalmente comunicata all’impresa di assicurazione;
    • la comunicazione sia resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

È inoltre previsto che un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individui le parti essenziali dei veicoli rilevanti ai fini dell’inapplicabilità dell’obbligo assicurativo.

Contratti di durata inferiore e uso stagionale

Il decreto introduce, mediante l’inserimento del comma 2-bis all’articolo 122-bis, una maggiore flessibilità nella durata dei contratti assicurativi RC auto.

In particolare, è prevista la possibilità di disciplinare, con apposito decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentito l’IVASS, schemi contrattuali di durata inferiore a dodici mesi nei seguenti casi:

  • utilizzo stagionale del veicolo;
  • trasferimento di proprietà;
  • demolizione;
  • esportazione definitiva all’estero.

La concreta introduzione dei contratti di durata inferiore resta subordinata all’adozione del decreto ministeriale previsto dalla norma.

Disciplina dei veicoli storici

Con riferimento ai veicoli di interesse storico e collezionistico (articolo 60, comma 4, del Codice della strada), il decreto introduce una disciplina assicurativa specifica.

In particolare:

  • l’obbligo assicurativo può essere assolto anche mediante schemi assicurativi differenti rispetto alla tradizionale copertura RC per veicoli a motore;
  • è richiesto che il premio sia distinto tra:
    • rischio dinamico (circolazione);
    • rischio statico (sosta o conservazione del veicolo).

Resta fermo l’obbligo che la carta di circolazione riporti:

  • la classificazione del veicolo storico;
  • i dati del certificato di rilevanza storica.

Coperture assicurative per competizioni motoristiche

Il decreto modifica l’articolo 124 del Codice delle assicurazioni private, stabilendo che:

  • le gare e competizioni sportive con veicoli a motore, incluse le relative prove, non possono essere autorizzate senza copertura assicurativa;
  • l’obbligo può essere assolto mediante:
    • polizza RC auto;
    • oppure assicurazione generale idonea alla copertura del rischio;
  • la copertura deve essere stipulata dall’organizzatore e adeguata ai rischi connessi all’evento.

Attestazione dello stato del rischio e ruolo dell’IVASS

Il decreto rafforza il sistema dell’attestazione dello stato del rischio (articolo 134 del Codice delle assicurazioni) e i poteri dell’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni).

In particolare:

  • l’IVASS vigila sulla corretta alimentazione e gestione della banca dati elettronica degli attestati di rischio;
  • con regolamento, l’Istituto definisce:
    • le informazioni aggiuntive rispetto al modello europeo;
    • la validità dell’attestato (comunque non inferiore a dodici mesi);
    • i criteri relativi al periodo di osservazione del rischio;
    • le modalità di accesso e trasmissione dei dati.

L’attestazione deve includere:

  • dati relativi ai sinistri;
  • informazioni sul conducente del veicolo.

Per finalità di vigilanza, l’IVASS può inoltre accedere alle banche dati previste dagli articoli 225 e 226 del Codice della strada.

Clausola di invarianza finanziaria

Il provvedimento prevede che l’attuazione delle nuove disposizioni avvenga:

  • senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
  • mediante l’utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

Entrata in vigore

Il decreto legislativo:

  • è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2026;
  • entra in vigore il 12 maggio 2026.
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