5 per mille 2025: regolarizzazione a fine settembre per ETS

Pubblicato il 12 settembre 2025

Il 30 settembre 2025 rappresenta una scadenza fondamentale per gli enti del Terzo settore (ETS), le Onlus, gli enti sportivi, le università e gli enti di ricerca scientifica che intendono accedere al riparto del 5 per mille ma che non hanno presentato la domanda entro il termine ordinario del 10 aprile 2025.

Grazie all’istituto della remissione in bonis (art. 2, comma 2, Dl 16/2012), è possibile regolarizzare la posizione entro fine settembre, versando una sanzione di 250 euro tramite modello F24 Elide (codice tributo 8115).

Chi può usufruire della remissione in bonis

L’opportunità è riservata a:

Chi è già a posto

Non devono fare nulla in più:

In questi casi l’accreditamento è già valido. Tuttavia, è consigliato entrare comunque in piattaforma, selezionare il campo “accreditamento del 5/1000” e inserire l’IBAN per evitare ritardi nei pagamenti.

C’è un altro adempimento da non dimenticare: sempre entro il 30 settembre 2025, gli enti beneficiari devono trasmettere al Ministero del Lavoro i dati necessari per ricevere le somme relative al 5 per mille 2022. La mancata comunicazione comporta la perdita definitiva del diritto al contributo.

In sintesi

Il termine del 30 settembre 2025 è importante per:

Comunicazioni per i contributi arretrati

In base a quanto stabilito dal Dpcm del 23 luglio 2020, gli enti beneficiari del 5 per mille 2022 che non abbiano ancora ricevuto le somme spettanti devono, entro il 30 settembre 2025, trasmettere i propri dati alle amministrazioni competenti. In caso contrario, perderanno definitivamente il diritto al contributo e gli importi già assegnati saranno riversati nelle casse dello Stato.

Per quanto riguarda gli enti del Terzo settore, l’ente di riferimento è il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Chi non avesse ancora provveduto deve accedere al portale Runts, aprire la pratica dedicata al “Cinque per mille”, indicare il codice IBAN (o correggerlo se non è esatto), firmare digitalmente la distinta e completare l’invio. 

Se invece l’IBAN è già stato inserito o aggiornato, ma il contributo non è ancora stato accreditato, non c’è da preoccuparsi: il Ministero avvierà i pagamenti solo dopo la scadenza del termine del 30 settembre. In questo caso, è consigliabile verificare sul proprio conto corrente l’effettivo accredito nelle settimane successive.

Per le Onlus, invece, la comunicazione delle coordinate bancarie deve essere effettuata direttamente all’Agenzia delle entrate, seguendo le modalità indicate nella sezione dedicata del sito istituzionale.

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