730-4: in presenza di variazioni la comunicazione è d’obbligo

Pubblicato il 16 marzo 2012 Entro il 2 aprile 2012, i datori di lavoro, pubblici e privati, anche in caso di variazioni delle informazioni fornite nel 2011, sono tenuti alla comunicazione, esclusivamente online ma anche tramite un intermediario, dell’indirizzo telematico dove ricevere i modelli 730-4 dall’agenzia delle Entrate.

Il modello da utilizzare è quello approvato con provvedimento direttoriale del 2 febbraio 2012.

L’unico prospetto presenta 2 sezioni. Nella prima, riservata all’indicazione dei dati relativi al sostituto, i quadri A e B prevedono l’indicazione dell’utenza telematica scelta per la ricezione dei modelli 730-4. Nel caso di variazioni dei dati comunicati con il modello per l’anno 2011 o già comunicati nel 2012, dovrà essere compilato il riquadro comunicazione sostitutiva esponendoil numero di protocollo della comunicazione da variare.

APPROFONDIMENTO
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Precompilata 2026, guida Entrate online: accesso, invio, scadenze e novità

04/05/2026

Sfratti più veloci: le nuove misure del Governo sul rilascio immobili

04/05/2026

Decreto Carburanti ter: nuove accise su benzina e gasolio dal 2 maggio 2026

04/05/2026

Responsabilità solidale negli appalti: F24 senza compensazione

04/05/2026

DURC e soglia 150 euro: sanzioni civili escluse dal calcolo

04/05/2026

Concordato minore, guida dei commercialisti su proposta, piano e omologazione

04/05/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy