La fattispecie dell'abbandono del posto di lavoro, di cui all'art. 140 del CCNL Istituti di vigilanza privata, è caratterizzata da una duplice connotazione:
E’ il consolidato principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità e a cui la Corte di cassazione, con sentenza n. 7223 del 15 marzo 2021, ha ritenuto che i giudici di appello si fossero correttamente attenuti nel confermare la validità di un licenziamento disciplinare intimato al dipendente di un istituto di vigilanza, sulla base di un duplice addebito: l'abbandono del posto di lavoro, per venti minuti, e la violazione, sempre nella medesima occasione, dell'obbligo di indossare il giubbotto antiproiettile.
Nella specie, la sentenza impugnata aveva convalidato, sulla base della valutazione delle risultanze probatorie acquisite, il giudizio circa tempi e modi entro i quali si era dispiegata la condotta attorea oggetto della lettera di contestazione, elaborando un compiuto scrutinio delle acquisizioni probatorie ed esplicando le ragioni sottese alla maggiore attendibilità delle dichiarazioni rese da taluni testimoni, in ragione del compito di accertare il corretto esercizio del servizio di vigilanza ascritto.
Dalle dichiarazioni rese, era emerso che la postazione di lavoro del ricorrente era rimasta scoperta per almeno venti minuti e che di tale assenza non era stata data comunicazione alla centrale.
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