Abi e clienti allo slalom fra gli assegni

Pubblicato il 26 marzo 2008

Una prima nota Abi del 21 marzo fornisce agli istituti bancari un vademecum intorno alle novità del decreto legislativo 231/07 sulla lotta al riciclaggio, richiamando le indicazioni della circolare dell’Economia 20 marzo 2008. Dal 30 aprile, gli assegni cosiddetti “liberi”, senza cioè la clausola “non trasferibile” e l’indicazione del beneficiario, saranno ammessi solo al di sotto dei 5mila euro. La girata dovrà essere accompagnata dal codice fiscale del traente, pena la nullità. Gli assegni liberi emessi prima del 30 aprile, per importi inferiori a 12.500 euro, potranno essere incassati senza problemi anche dopo la data spartiacque. A partire da questa, invece, i correntisti che vorranno continuare ad avvalersi di titoli “liberi” dovranno presentare richiesta scritta e corrispondere, per ciascun modulo, un’imposta pari a 1,5 euro.

Una seconda nota dell’Associazione bancaria, diramata nella stessa data, fornisce notizie sull’adempimento fiscale relativo proprio al bollo, sottolineando che la circolare agenziale 18 del 7 marzo ha accolto l’invito a non gravare eccessivamente gli istituti di credito per il pagamento dell’imposta, consentendo ad essi di assolvere il bollo in modo virtuale per gli assegni bancari, quelli circolari e i vaglia cambiari (per questi ultimi due titoli la nuova imposta è assolta con le modalità dettate per il versamento dell’imposta di bollo del 6 e del 4 per mille l’anno) che siano impiegati senza clausola di non trasferibilità.

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