Comunicazione del medico competente all’INAIL entro il 31 marzo
Pubblicato il 11 marzo 2025
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Il 31 marzo 2025, salvo rinvii, è il termine ultimo per adempiere all’obbligo annuale di comunicazione, all’INAIL, da parte del medico competente, dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, come previsto dalla normativa vigente.
Obbligo di comunicazione e quadro normativo
L’obbligo in questione deriva dall’articolo 40 del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), il quale stabilisce che il medico competente deve inviare, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio, le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in Allegato 3B.
Le modalità di trasmissione e i contenuti della comunicazione sono stati definiti dal decreto interministeriale del 9 luglio 2012, come modificato dal decreto interministeriale del 6 agosto 2013.
La comunicazione deve avvenire tramite l’applicativo web predisposto dall’INAIL, accessibile attraverso la sezione "servizi online" del portale dell’ente - Comunicazione medico competente.
Dati da trasmettere
I dati che il medico competente è tenuto a trasmettere all’INAIL riguardano i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno di riferimento.
NOTA BENE: È importante sottolineare che da comunicare è il numero di lavoratori effettivamente visitati entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento (anno 2024 per la comunicazione da effettuare entro il 31 marzo 2025) e non il numero totale di visite effettuate nel corso dell’anno. Se durante l’anno di riferimento sono state effettuate solo visite preventive, il medico competente deve comunque riportare il numero complessivo dei lavoratori visitati.
Il medico competente deve inoltre specificare obbligatoriamente il numero dei lavoratori occupati al 31 dicembre dell'anno di riferimento e, se in possesso di tali dati, anche il numero di lavoratori occupati al 30 giugno distinti per genere. Se il numero di lavoratori occupati non è stato fornito dal datore di lavoro, il medico competente può segnare l’apposito campo “Numero lavoratori compilato dal medico competente perchè non fornito dal datore di lavoro”.
Il medico competente dovrà poi indicare i dati identificativi dell'azienda e i suoi, i rischi cui sono esposti i lavoratori, i protocolli sanitari adottati, gli infortuni denunciati e le malattie professionali segnalate, la tipologia dei giudizi di idoneità.
Modalità di trasmissione e correzione dei dati
La comunicazione deve essere trasmessa tramite l’applicativo online dell’INAIL. Eventuali modifiche o annullamenti delle comunicazioni già inviate sono consentiti fino alla scadenza del termine di invio, fissato per il 31 marzo 2025 per i dati relativi all’anno 2024.
Responsabilità del medico competente
Nel caso in cui vi sia stato un avvicendamento del medico competente, l’obbligo di trasmissione della comunicazione ricade sul medico in carica alla fine dell’anno oggetto della raccolta dati.
Se in un’azienda sono presenti più medici competenti, ciascuno è responsabile dell’invio dei dati aggregati relativi all’area o reparto di pertinenza, identificandosi come medico coordinato o medico coordinatore.
Sanzioni per mancato adempimento
Infine, uno sguardo alle sanzioni.
Il mancato invio della comunicazione entro il termine del 31 marzo 2025 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. L’ammontare della sanzione, stabilito dall’articolo 58, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 81/2008, varia da 1.423,83 a 5.695,36 euro ((INL, TU sicurezza sul lavoro. Aggiornamento gennaio 2025).
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