Abogado, iscrizione preclusa con abuso del diritto

Pubblicato il 07 marzo 2016

In base alla normativa comunitaria, il soggetto munito di un titolo equivalente a quello di avvocato conseguito in un Paese membro dell’Unione europea, qualora voglia esercitare la professione in Italia, può chiedere l’iscrizione nella sezione speciale dell’Albo degli avvocati del foro in cui intende eleggere domicilio professionale in Italia.

Consiglio non può richiedere condotta illibata

Detta iscrizione è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'art. 6 comma 2 D.Lgs 96 del 2001 ed in sede di iscrizione, il Consiglio dell’Ordine di competenza non può opporre la mancanza di diversi requisiti – e segnatamente quello della condotta specchiatissima, illibata o irreprensibile – prescritti dall'ordinamento forense nazionale, a meno che la condotta del richiedente non possa essere qualificata come abuso del diritto.

E’ quanto precisato dalla Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con sentenza n. 4552 del 4 marzo 2016, accogliendo il ricorso di un cittadino italiano divenuto abogado in Spagna, a cui il Consiglio dell’Ordine ed il Cnf avevano precluso l’iscrizione alla sezione speciale degli avvocati stabiliti, a seguito di condanna per falsità materiale. 

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