Abogados, dispensa con tre anni di esercizio

Pubblicato il 16 marzo 2016

L’esonero dalla prova attitudinale spetta al legale che ha conseguito l’abilitazione all'estero, solo se ha esercitato la professione in Italia per almeno tre anni con il titolo professionale di origine.

E’ quanto deciso dalla Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, respingendo il ricorso di un “abogado”, iscritto nella sezione speciale dell’Albo in quanto abilitato in Spagna, che chiedeva la dispensa dalla prova attitudinale ed il passaggio all'iscrizione all'Albo ordinario.

Ma il Consiglio dell’Ordine di competenza aveva dapprima respinto l’istanza, rilevando come l’interessato avesse esercitato la professione in Italia utilizzando impropriamente il titolo di avvocato e non – come avrebbe dovuto fare – il titolo professionale di origine (ossia quello di abogado conseguito in Spagna).

Dispensa prova attitudinale, esercizio in Italia con titolo di origine

Del medesimo parere le Sezioni unite, le quali ricordano che per ottenere la dispensa dalla prova attitudinale di cui all'art. 8 D.Lgs 115/1992, è necessario che l’avvocato stabilito abbia esercitato in Italia, per almeno tre anni a decorrere dalla data di iscrizione della sezione speciale dell’Albo, la professione forense in modo effettivo e regolare “con il titolo professionale di origine”.

Quanto a quest’ultimo requisito (titolo professionale di origine) - chiarisce la Corte – rilevano le specifiche prescrizioni della legge professionale.

In particolare la Legge 247/2012, art. 2 comma 3 recante la nuova disciplina sull'ordinamento della professione forense – in linea di continuità con il R.d.l. 1578/1933 – ha previsto che l’iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l’esercizio per la professione di avvocato. E la stessa disposizione, al comma 7, precisa che l’uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato.

Pertanto, ove difetti il soddisfacimento delle suddette condizioni, non rileva, al fine di ottenere la dispensa richiesta dal ricorrente, l’esercizio della professione con un titolo diverso e soprattutto, proprio con il titolo che il professionista stabilizzato mira a conseguire mediante la dispensa dalla prova attitudinale. Esercizio che deve piuttosto qualificarsi – concludono gli ermellini con sentenza n. 5073 del 15 marzo 2015 – quale abusivo e che lede l’affidamento del cliente in ordine all'effettiva abilitazione del professionista (estera e non nazionale) e quindi la sua piena abilità professionale nel diritto interno.

 

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