Abolitio criminis. Condanna revocabile in sede esecutiva

Pubblicato il 04 novembre 2015

Al giudice dell'esecuzione è consentito revocare, ai sensi dell'art. 673 c.p.p., un sentenza di condanna pronunciata dopo l'entrata in vigore di una legge che abbia abrogato la fattispecie incriminatrice, qualora l'evenienza dell'"abolitio criminis" non sia stata presa in esame dal giudice di cognizione.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sezioni unite, con informazione provvisoria resa nota il 29 ottobre 2015, con cui ha dato risposta affermativa ad un quesito che aveva generato diversi e contrapposti orientamenti giurisprudenziali.

Cosi' statuendo, la Corte ha dunque superato l'opposta e precedente posizione, per cui si riteneva impossibile procedere alla revoca della sentenza ex art. 673 c.p.p., qualora l'abrogazione della norma incriminatrice fosse avvenuta prima della decisione del giudice. Si sarebbe infatti trattato, in tal caso, di un errore dell'autorità giudiziaria non rimediabile in sede esecutiva.  

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