Abruzzo. La soglia di abbattimento delle imposte è valida anche nei reati di evasione fiscale

Pubblicato il 10 aprile 2013 In Abruzzo, nello specifico nelle aree del "cratere" colpite dal terremoto, il reato di evasione fiscale per assumere rilevanza penale deve raggiungere la soglia minima di punibilità tenendo, però, conto del fatto che la soglia di abbattimento di tributi e contributi, stabilita a favore dei contribuenti nella misura del 40% dall’articolo 33 della Legge n. 183/2011, vale anche come verifica del limite di evasione fiscale. Ciò in quanto il disposto normativo parla genericamente di un obbligo tributario o contributivo nel suo complesso ridotto al 40% di quello che sarebbe dovuto secondo la normativa generale, senza fare alcuna distinzione tra imposte dichiarate e redditi accertati.

A tale conclusione giunge la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16214 depositata il 9 aprile 2013.

Pertanto, la Corte, accogliendo il ricorso di una società dell’Aquila a cui erano stati sequestrati alcuni beni a seguito dell’applicazione di una norma antievasione, annulla senza rinvio la misura del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni immobili per omessa dichiarazione di una ipotetica plusvalenza a seguito di vendita immobiliare. Per la Corte si deve ugualmente procedere con il calcolo dell’abbattimento del 40% dell’imposta dovuta, non sussistendo distinzione tra il momento dell’accertamento e quello dichiarativo.
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