Abuso di informazioni privilegiate. Confisca obbligatoria e fissa

Pubblicato il 16 novembre 2012 La Consulta, con la sentenza n. 252 del 15 novembre 2012, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di appello di Torino con riferimento all’articolo 187-sexies, commi 1 e 2, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Decreto legislativo n. 58/1998), nella parte in cui dispone la confisca obbligatoria degli strumenti finanziari “movimentati” attraverso le operazioni compiute a mezzo di abuso di informazioni privilegiate, o del loro equivalente economico, “senza consentire all’autorità amministrativa prima e al giudice investito dell’opposizione poi di graduare anche tale misura in rapporto alla gravità in concreto della violazione commessa”. Secondo i giudici torinesi detta norma minerebbe i principi di ragionevolezza e proporzionalità della risposta sanzionatoria.

La Corte costituzionale, in particolare, ha sottolineato l’inammissibilità dell’intervento richiesto dalla Corte piemontese, intervento implicante una “novità di sistema” al di fuori dell’area del sindacato di legittimità costituzionale. Ed infatti, la Corte di appello non aveva chiesto di trasformare la confisca da obbligatoria in facoltativa bensì di introdurre un innovativo “terzo regime” di graduabilità, a fronte del quale - si legge nel testo della decisione – “la discrezionalità amministrativa o giudiziale si esplicherebbe in relazione al quantum”.
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