Accertamenti immobiliari senza contraddittorio preventivo

Pubblicato il 13 maggio 2016

Il 12 maggio 2016, in Commissione Finanze alla Camera, il viceministro Zanetti – portavoce del MEF – ha chiarito alcune questioni relative agli accertamenti immobiliari, all'obbligo del contraddittorio preventivo e al tirocinio per i revisori.

Accertamenti immobiliari

Rispondendo all'interrogazione presentata dal deputato del M5S Daniele Pesco, su un maggior coinvolgimento dei contribuenti prima che gli uffici spicchino l'avviso di accertamento, il viceministro Zanetti ha ribadito la mancanza di un quadro normativo chiaro sull'obbligo del contraddittorio preventivo da parte dell'Agenzia delle Entrate per ciò che riguarda gli accertamenti sul registro dei trasferimenti immobiliari e, di conseguenza, sul contraddittorio.

L'assenza di una specifica norma ha portato l'Agenzia a fornire indicazioni ai proprio uffici tramite un documento di prassi (circolare 16/E/2016), con il quale le Entrate chiedono ai propri funzionari “uno sforzo motivazionale supplementare rispetto a quanto richiesto dalla normativa” per cercare di ridurre i margini di conflittualità con i contribuenti.

Dalle parole del Mef appare evidente che tali sforzi e soprattutto le indicazioni fornite nella circolare “non possono che essere lette in termini di indicazioni operative destinate agli uffici dell’Agenzia, basate su valutazioni di opportunità volte a corroborare le motivazioni degli atti e non a individuare precisi obblighi giuridici”.

Da qui, dunque, l'interpretazione ministeriale secondo cui tali sforzi supplementari richiesti agli uffici debbano valere per i controlli a partire dal 2016. Ne deriva che, in assenza di una norma specifica, gli accertamenti privi di tale indicazione sono comunque validi e non annullabili in autotutela. Non è quindi consentito l'annullamento in autotutela per gli accertamenti immobiliari emessi senza contraddittorio preventivo e sopralluogo.

Tirocinio revisori

Rispondendo ad un altra interrogazione parlamentare (question time n. 380), Zanetti ha chiarito che il tirocinio per i revisori può essere riconosciuto solo dalla data di iscrizione al registro dei tirocinanti revisori. Non è, dunque, più ammessa l'autocertificazione che attesti che vi è stata già una pratica presso un revisore e che consenta quindi l'iscrizione “ora per allora”.

A seguito di questa interpretazione restrittiva, il problema sorge soprattutto per i commercialisti che hanno iniziato il tirocinio con le vecchie regole e ora a seguito di questa “stretta”, se non si sono già iscritti nel registro dei tirocinanti revisori, potranno farlo ma dovranno poi attendere 36 mesi prima di esercitare l'attività di revisori legali.

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