Accertamenti parziali, chiusura con il verbale

Pubblicato il 14 ottobre 2008 L’istituto della definizione agevolata dei processi verbali di constatazione trae origine solo dalla presenza del processo verbale (art. 5-bis del Dlgs 218/1997). La norma, infatti, prevede che il contribuente può prestare adesione ai verbali che consentono l’emissione di atti di accertamento parziali, ai sensi degli articoli 41-bis del Dpr 600/73 e 54 del Dpr 633/72. Dunque, è il processo verbale che forma oggetto della definizione. A tal proposito, si deve segnalare l’importanza che l’agenzia delle Entrate, con la circolare n. 55/E/2008, ha dato alla consegna del verbale e all’indicazione della data in cui questa risulta avvenuta. Inoltre, nel caso in cui i verificatori, per ragioni a loro non imputabili, non possono consegnare i Pvc, il contribuente non potrà più fruire della nuova adesione. Nonostante, quanto finora detto a proposito della nuova adesione, non si può fare a meno di evidenziare alcune storture dell’istituto. Con il processo verbale la violazione viene semplicemente “constatata”, mentre la “contestazione” vera e propria si ha con la notifica dell’atto di accertamento o rettifica. Il dubbio di legittimità sorge a proposito del fatto che una violazione rientrante nella stessa tipologia di atti impositivi, può essere definita dal contribuente in modo più vantaggioso se constatata personalmente rispetto a quella che forma oggetto della contestazione. Cioè, non si capisce perché una situazione tradotta immediatamente con un atto di accertamento parziale può essere risolta con le sanzioni ridotte ad un quarto dell’irrogato, mentre la stessa violazione, che determina l’emissione dello stesso atto “parziale”, può essere definita nella misura di un ottavo se preceduta dal processo verbale di constatazione.
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