Accertamento dei redditi sulla base dello scostamento di quanto dichiarato rispetto ai dati degli studi

Pubblicato il 18 luglio 2013 Le rettifiche dei redditi d'impresa delle persone fisiche possono essere disposte dall'Ufficio anche sulla base dell'esistenza di gravi incongruenze tra i dati dei ricavi, dei compensi e dei corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore.

Ed infatti, l'amministrazione finanziaria, ai fini della ricostruzione del reddito, è legittimata ad utilizzare gli studi di settore sulla produttività media; i dati che emergono da questi ultimi, assumendo la valenza di idonea presunzione, determinano l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.

E' quanto spiegato dai giudici di Cassazione – sentenza n. 17428 del 17 luglio 2013 – rispetto alla vicenda di un contribuente che era stato raggiunto da un avviso di accertamento ai fini Irpef, con il quale gli erano state irrogate sanzioni per infedele dichiarazione e irregolare tenuta delle scritture contabili.

Con particolare riferimento al valore delle fatture, gli Ermellini hanno spiegato come la loro idoneità a rappresentate operazioni rilevanti ai fini fiscali, venga meno in presenza di elementi che inducano a ritenere l'insussistenza della corrispondente prestazione commerciale; ne consegue che, in dette ipotesi, è il contribuente a dover dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni rappresentate.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Scadenza 16 marzo per l’invio di CU e consegna al percipiente

13/03/2026

Telecamere per multe stradali non a norma privacy: sanzione del Garante

13/03/2026

Rimborso IVA UE: errore nella trasmissione non fa perdere il diritto

13/03/2026

Ravvedimento speciale CPB, ultima chiamata

13/03/2026

Responsabilità del commercialista per violazioni della società

13/03/2026

Rating di legalità: nuovo regolamento dal 16 marzo 2026

13/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy