L'INPS, con il messaggio n. 1980 del 23 giugno 2025, dà seguito al percorso di attuazione del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, così come modificato dal decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (convertito con legge 21 febbraio 2025, n. 15).
La riforma ridefinisce in modo sostanziale i criteri e le modalità di accertamento della disabilità, attribuendo in maniera esclusiva all'INPS la competenza sull’intero territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2027.
Il nuovo sistema è già in fase di sperimentazione, avviata il 1° gennaio 2025 in nove province (Catanzaro, Frosinone, Salerno, Brescia, Firenze, Forlì-Cesena, Perugia, Sassari e Trieste).
Dal 30 settembre 2025, la sperimentazione sarà estesa alle province di Alessandria, Lecce, Genova, Isernia, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza, Provincia autonoma di Trento e Aosta.
Questa fase pilota proseguirà fino al 31 dicembre 2026, con lo scopo di testare e perfezionare il nuovo modello valutativo prima della piena attuazione nazionale.
L’INPS aveva già fornito istruzioni operative con i messaggi n. 4014 del 28 novembre 2024, per la redazione del certificato medico introduttivo e n. 4364 del 19 dicembre 2024 e n. 4512 del 31 dicembre 2024, sulle modalità di profilazione dei medici certificatori e sull’utilizzo dell’applicativo semplificato disponibile sul sito INPS.
Con il nuovo messaggio, l’INPS annuncia il rilascio di una nuova versione della procedura informatica per l’invio del certificato medico introduttivo, che introduce la possibilità per il medico certificatore di rettificare o aggiornare i dati sanitari già trasmessi, purché il certificato si trovi ancora nello stato di “presentato”.
La rettifica genera un nuovo certificato, denominato “certificato medico integrativo”, che si affianca al precedente e non lo sostituisce.
Il nuovo certificato può essere utilizzato per:
aggiornare o integrare la diagnosi e la prognosi originariamente indicate;
aggiungere patologie sopravvenute;
modificare le informazioni sull’intrasportabilità.
Non è possibile modificare i dati anagrafici, né quelli di residenza o domicilio.
Le modifiche possono essere apportate fino alla data di convocazione a visita da parte dell’INPS. Tuttavia, è importante sottolineare che:
la decorrenza dell’iter sanitario e dell’eventuale prestazione economica non viene modificata dal certificato integrativo;
rimane valida la data associata al certificato introduttivo originario.
In caso di errori anagrafici nel certificato introduttivo che ne impediscano l’identificazione del cittadino, il medico certificatore è tenuto a segnalare l’errore via email, attendere l’annullamento del certificato da parte dell’INPS e procedere all’invio di un nuovo certificato corretto.
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