Accertamento dell’esistenza in vita per le pensioni erogate all’estero

Pubblicato il 20 ottobre 2014 L’INPS, con messaggio n. 7758 del 16 ottobre 2014, ricorda che i pensionati della gestione spettacolo e sportivi professionisti residenti all’estero hanno la possibilità di richiedere che il pagamento della propria prestazione pensionistica sia effettuato, in via continuativa, direttamente al di fuori del territorio nazionale.

A tali soggetti è stato inviato - per il tramite di Citibank N.A. - un plico contenente il modulo di attestazione di esistenza in vita redatto in due lingue e una lettera di chiarimenti relativa alle modalità di compilazione del modello che, entro un congruo periodo, gli stessi dovevano compilare e restituire.

Inoltre, è stato anche inviato ai pensionati che non hanno restituito la richiesta di certificazione, una nuova comunicazione di sollecito, diretta a ricordare la necessità di tale adempimento.

Sospensione e riattivazione

Qualora, malgrado il sollecito, non sia stato completato il processo di accertamento dell’esistenza in vita, l’Istituto ha disposto la sospensione dei pagamenti dei trattamenti pensionistici erogati ai lavoratori dello spettacolo/sport a partire dalla prima rata utile in pagamento ad ottobre 2014.

I pensionati che non hanno ricevuto il plico o che per altre circostanze non hanno potuto produrre la necessaria documentazione, devono far pervenire la richiesta di riattivazione dei pagamenti e di riemissione delle rate sospese al Polo Previdenza PALS, che ha i seguenti recapiti:

- indirizzo: viale Regina Margherita, 206 - 00198 Roma;

- indirizzo di posta elettronica: pagamenti.pals@inps.it.

Le richieste dei pensionati devono essere accompagnate dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione dell’esistenza in vita, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte in presenza del dipendente addetto oppure possono essere presentate o inviate già sottoscritte purché ad esse sia allegata una copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore.

Aggiornamento dati

Nei casi in cui il pensionato non abbia ricevuto il plico, è probabilmente necessario l’aggiornamento dei dati d’archivio per cui l’INPS ritiene che, in tali casi, sia utile allegare una dichiarazione di responsabilità riguardante i dati anagrafici completi, comprensivi di residenza e la conferma/variazione dell’ufficio pagatore.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Appalti: il Consiglio di Stato torna sui criteri di equivalenza dei CCNL

05/12/2025

Stress da lavoro: dipendente risarcito anche senza mobbing

05/12/2025

Nuova delega unica agli intermediari dall'8 dicembre

05/12/2025

Nuovo Codice dell’edilizia: parte il riordino

05/12/2025

Vittime del dovere e equiparati: estesa l’esenzione IRPEF

05/12/2025

Bilanci 2025: nuove checklist Assirevi per IFRS e informativa aggiuntiva

05/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy