Accertamento. Il calcolo dei 60 giorni dalla notifica e non dalla sottoscrizione dell’atto

Pubblicato il 10 luglio 2014 Il termine dei 60 giorni entro il quale non può essere emesso un atto di accertamento, dopo aver concluso il periodo di controllo, deve essere calcolato prendendo a riferimento il momento della notifica dell’atto al contribuente e non la data della sua sottoscrizione da parte del responsabile dell’ufficio.

Lo sancisce la Corte di cassazione nella sentenza 15648 depositata il 9 luglio 2014.

La decisione apre ad alcune perplessità, volendo più che altro evitare di far perdere di efficacia un atto impositivo, piuttosto che basarsi su un’interpretazione rigorosa della legge.

Il richiamo normativo, infatti, è all’articolo 12, comma 7, dello Statuto dei lavoratori che, di fatto, richiama espressamente il momento dell’emissione e non quello della notifica dell’atto, distinguendoli profondamente. Analogamente, la Corte non tiene, poi, conto anche delle Sezioni Unite, che hanno ritenuto non valido l’atto emesso ante tempum perché di fatto non garantisce il contraddittorio preventivo.

Nella sentenza, quindi, non si capisce perché si faccia riferimento al momento della notifica dell’atto dato che è con la sottoscrizione dell’atto impositivo che si determina l’impossibilità di un successivo contraddittorio.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Artigiani e commercianti: prima rata Inps in scadenza il 18 maggio

14/05/2026

Legge Mare 2026: sgravi contributivi e nuova integrazione salariale per la pesca

14/05/2026

CCNL Servizi ausiliari Anpit - Verbale di rettifica del 29/4/2026

14/05/2026

Ccnl Servizi ausiliari Anpit. Correzione refusi

14/05/2026

Decreto 1° maggio: cosa cambia per gli incentivi alle assunzioni 2026

14/05/2026

Previndapi: aumentano contributi e massimali

14/05/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy