Accertamento induttivo sulla base di dati acquisiti da eBay

Pubblicato il 23 ottobre 2019

L’Ufficio finanziario può utilizzare i dati che eBay ha fornito alla Gdf sulle vendite online effettuate dal contribuente?

Vendite online su eBay, accertamento?

E’ l’interrogativo a cui ha risposto la Corte di cassazione nel pronunciarsi sulla vicenda di un contribuente che era stato raggiunto, a seguito di un accertamento induttivo effettuato dall’Ufficio sulla base di dati raccolti tramite eBay dalla Guardia di finanza, da un avviso di accertamento IRPEF, successivamente da lui impugnato.

Nel giudizio di secondo grado, la CTR aveva accolto le ragioni dell’opponente, sull’assunto della mancanza di prove in ordine al fatto che le transazioni effettuate dal contribuente per tramite del canale informatico eBay fossero tutte andate a buon fine ed avessero, quindi, generato redditi tassabili.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro queste conclusioni, lamentando, tra gli altri motivi, che nel Pvc della Gdf fossero state chiaramente indicate le informazioni acquisite tramite eBay circa le aste cui il contribuente aveva preso parte e circa le vendite dal medesimo effettuate e andate a buon fine in quanto i relativi beni erano stati di volta in volta consegnati: nelle vendite online, infatti, la consegna della merce è successiva al pagamento del prezzo.

Per la ricorrente, i dati utilizzati dall’Ufficio erano idonei in via presuntiva a fondare l’accertamento, e ciò anche in considerazione dell’omessa tenuta delle scritture contabili da parte del contribuente.

Metodo induttivo tramite Pvc della Gdf

La Sesta sezione civile della Cassazione, con ordinanza n. 26987 del 22 ottobre 2019, ha ritenuto fondata questa doglianza evidenziando, in primo luogo, che nel caso in esame si era in presenza di un accertamento induttivo.

E’ stata così richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in caso di omessa dichiarazione fiscale, l’Ufficio può procedere all’accertamento induttivo del reddito imponibile anche sulla base di presunzioni prive dei requisiti della gravità, precisione e concordanza.

Dette presunzioni – ha continuato la Suprema corte - hanno il valore autonomo di prova della pretesa fiscale e producono l’effetto di spostare sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria.

In conclusione, il ricorso al metodo induttivo può legittimamente fondarsi anche su dati e notizie raccolti dall’Ufficio finanziario nei modi di legge e, come nella specie, tramite il Pvc della Guardia di finanza.

La Commissione tributaria regionale, per contro, non si era adeguata a tali principi in quanto aveva erroneamente sostenuto che era il Fisco a dover dimostrare che le transazioni effettuate si fossero concretizzate in vendite, alle quali erano seguiti ricavi tassabili.

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